Per chi compirà 35 anni durante questa fine 2011 ed il 2012 ed è disoccupato i tempi non si fanno duri. Si fanno impossibili. In base all'articolo 2 della manovra fiscale montiana gli sgravi sfiscali spettanti alle imprese di 10000 € ~ (portati a 15.000 ~ ad alcune regioni) sulle nuove assunzioni nel comparto femminile e giovanile spettano solo a quelle persone assunte con età inferiore ai 35 anni. Da ciò si desume che chi li ha già compiuti entra in un limbo o preferibilmente buco nero dal quale sarà a mio parere difficile uscire! In quanto immagino che ad un azienda converrà sempre e solo assumere e reimmettere nel mondo del lavoro, visto il dilagante uso di contratti atipici, tutte quelle persone al di sotto di questa fascia di età. Quindi un plauso al rilancio dell'occupazione (ci hanno provato, a differenza di tutti i governi che si sono succeduti da tangentopoli in poi) ma bisogna anche dire, che dopo aver tolto definitivamente il ricambio generazionale con un assurdo cambio in corsa del modo di andare in pensione. A mio parere andava fatto per gradi in modo da poter assicurare un corretto ricambio ed assestamento e non in modo netto e deciso. Siamo persone e non carne da macello (mi si scusi l'accostamento poco carino). La norma andava scritta senza quelle generalizzazioni che ne sono parte centrale ed integrante. Ovvero avere un'età al di sotto dei 35 anni o essere donna. Andava scritto sempre a parer mio: "La ditta che assume, chi entra nel mondo del lavoro o chi vi rientra, può dedurre dalla dichiariazione i costi derivanti in 10.000 o 15.000 € ~ ". Mi sarebbe parso più equo. Ma naturalmente l'Italia è la patria delle discriminazioni sommerse e non dette. Quindi accontentiamoci.
Incollo il paragrafo dell'articolo su commentato.
Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi
dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari
all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi
1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole “periodo di imposta” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a
10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”;
b) al numero 3), dopo le parole “Sardegna e Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a
15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2011.